Comunicato Stampa 28 febbraio 2020: Banca d’Italia istituisce due nuovi Dipartimenti

Con il Comunicato Stampa del 28 febbraio u.s., Banca d’Italia annuncia l’istituzione dei Dipartimenti della clientela ed educazione finanziaria e Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio.

In particolare, il Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria affidato a Magda Bianco, attuale Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio, sarà articolato in tre Servizi: Vigilanza sul comportamento degli intermediari, Tutela individuale dei consumatori, Educazione finanziaria. 

Il Dipartimento, che sarà operativo a partire dal prossimo giugno, vigilerà su trasparenza e correttezza dei comportamenti degli intermediari bancari e finanziari, rafforzerà gli strumenti di protezione individuale e accrescerà il livello di consapevolezza finanziaria della popolazione.

Per ulteriori approfondimenti, si invita l’utente a consultare il Comunicato Stampa disponibile nella sezione “Operatori finanziari e non”.

CONVEGNO SPECIALISTICO ASSOORO – ROMA 20 FEBBRAIO 2020 – INTERVENTO DELL’AVV. CIPRIANI

In data 20 febbraio u.s. si è tenuto a Roma il Convegno specialistico organizzato da AssoOro (Associazione Operatori Professionali in Oro) in materia di antiriciclaggio e Modello 231/2001. 

Al Convegno è intervenuta, in qualità di esperta di settore, l’Avv. Cristiana Cipriani. Nella sua disamina, l’Avv. Cipriani ha illustrato le “linee guida” di AssoOro in merito al Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, e i nuovi adempimenti antiriciclaggio differenti per le operazioni OPO e Compro-oro,  anche alla luce della V direttiva antiriciclaggio.

Al Convegno hanno preso parte anche Funzionari dell’Agenzia delle Entrate e il Segretario Generale C.I.S.S. (Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo), Prof. Incaricato Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza L’Aquila e Docente Business School Sole 24 Ore, chiamati a intervenire sulle criticità in tema di Anagrafe Rapporti 2020/DAC6 e l’apertura e gestione dei conti bancari per l’attività OPO e Compro – Oro.

Per approfondimenti, si invita l'utente a consultare la Relazione dell'intervento dell'Avv. Cristiana Cipriani nella sezione "Operatori finanziari e non" del nostro sito.

L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore: la sentenza Lexitor

Nella vicenda processuale in esame (causa C – 383/18), nota come sentenza “Lexitor”, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire chiarimenti in merito all'interpretazione dell’art. 16, par. 1,rubricato “Rimborso anticipato”[1], della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi dovuti per la restante durata del contratto”, includa tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte di Giustizia Europea, dopo avere rammentato il dispositivo di cui all'art. 3, lettera g. della Direttiva 2008/48 che definisce la nozione di “costo totale del credito per il consumatore” comprendendovi “gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili .. (omissis)”, si è soffermata sul dettato normativo di cui all'art. 16, par. 1, della Direttiva suddetta, rilevando come la menzione della “restante durata del contratto” possa essere interpretata “tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell’esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto”. Ciò premesso, la Corte ha dato un’interpretazione “logica” della disposizione di tipo estensivo, mirata a garantire un’elevata protezione del consumatore. D’altro canto, questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione d’inferiorità rispetto all'altra parte contraente professionale per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello d’informazione. In questa direzione, la Corte ha inoltre considerato per l’Intermediario l’opportunità di reinvestire speculativamente la provvista percepita in sede di estinzione e di includere nella fatturazione dei costi un certo margine di profitto.

Alla luce delle considerazioni d’insieme emerse, la risposta della Corte di Giustizia Europea è stata pertanto netta: “ L’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, deve essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”.

Per prendere visione della sentenza Lexitor, si invita l’utente a consultare la seguente pagina web, cliccando sul sottostante link

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0383&rid=1

[1] Articolo 16 Rimborso anticipato 1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L’indennizzo non può superare l’1 % dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l’indennizzo non può superare lo 0,5 % dell’importo del credito rimborsato in anticipo. 3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d’assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito; b) in caso di concessione di scoperto; c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso. 4. Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l’importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l’importo di 10 000 EUR in dodici mesi; b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l’indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell’impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi. 5. L’indennizzo non supera l’ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito.

 

La decisione del Collegio di coordinamento Abf in merito al caso “Lexitor”

Il Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 26525 dell'11 dicembre 2019, a poche settimane di distanza dalla sentenza del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, n. 10489/2019 (che si è espressa, per la prima volta sulla Lexitor, peraltro allontanandosi da quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea), recepisce quanto indicato da Banca d'Italia con la Comunicazione del 04 dicembre 2019, riconoscendo –in caso di rimborso anticipato del finanziamento- una parziale restituzione al consumatore dei costi ed oneri iniziali, secondo un criterio proporzionale rispetto alla durata. In buona sostanza, la decisione del Collegio di coordinamento Abf smentisce il ragionamento del Tribunale partenopeo, privilegiando un'interpretazione conforme a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza dell’11 Settembre scorso. L'Abf si è pronunciata in merito alle possibili conseguenze applicative della decisione della CGUE, riguardo alla rimborsabilità (anche) dei costi up front e, più in generale, al criterio di rimborsabilità degli oneri commissionali, up front e recurring, nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore.  Su questo punto, l'Abf ha preminentemente indicato i possibili effetti pratici sui ricorsi già decisi o ancora pendenti stabilendo che: "per i ricorsi pendenti nei quali il cliente abbia ... (omissis) chiesto il rimborso di costi up front, la controversia va decisa alla luce della sentenza della CGUE, sempre che la medesima richiesta sia stata ritualmente formulata anche nel reclamo, in ragione della nota regola di necessaria corrispondenza tra il ricorso e il reclamo .. (omissis). Per i ricorsi già decisi in sede Abf vale la regola del ne bis in idem". Pertanto " se la decisione di un Collegio Abf non può essere modificata, non può per ciò stesso ammettersi la proposizione di un nuovo ricorso che tenda a modificarla".  In considerazione di quanto sinora esposto, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: " A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. E ancora, che “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Abf".

Per un approfondimento dell'argomento trattato, lo Studio Legale Cipriani invita l'utente ad un'attenta lettura delle pagine dedicate nella sezione del sito "Approfondimenti per gli Intermediari Finanziari".

RESPONSABILITÀ PER LE IMPRESE EX DLGS. 231/2001: CONTO SANZIONATORIO FINO A 774.500 EURO PER TUTTI I REATI TRIBUTARI

Come riportato da “Italia Oggi” del 3 Dicembre u.s., le integrazioni e le modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001, conseguenti alle innovazioni addotte dalla Commissione Finanze alla Camera in sede di conversione del decreto fiscale (dl 124/2019), avranno un notevole impatto sulla vita delle società. Difatti, la proposta emendativa, volta a estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a ogni ipotesi di delitto tributario previsto e punito dal decreto legislativo, colpirà gli enti laddove uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore sia stato commesso, nell'interesse o a vantaggio della società, da soggetti apicali, ovvero a seguito dell’omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati.

Restano salvi i reati di dichiarazione infedele (di cui all'art. 4), di omessa dichiarazione (di cui all'art. 5), di omesso versamento mediante indebita compensazione (di cui all'art. 10-bis e 10-ter), di omesso versamento mediante indebita compensazione (di cui all'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000), in quanto reati meno gravi giacché connotati dall'assenza di condotte fraudolente.  D’altra parte, l’emendamento in esame prevede per tali illeciti una cornice edittale più contenuta rispetto al quadro delineato dal decreto fiscale (dl 124/2019).

Proseguendo nella considerazione del D.Lgs. 231/2001, così come integrato dal dl 124/2019, esso impatterà sugli enti anche qualora il loro legale rappresentante, agendo a loro vantaggio, emetta fatture per operazioni inesistenti (reato di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni o simultaneamente compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’erario (ex art. 11). Per tali fattispecie , la sanzione prevista varia, nel suo massimo, da 400 a 500 quote a seconda del reato fiscale presupposto. In considerazione del fatto che l’importo di una quota è compreso tra un valore minio di 258 euro e un massimo di 1.549 euro (determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica), la sanzione pecuniaria per le imprese potrà dunque ammontare fino a 774.500 euro.

Convegno Assocambi e Fedifin, Roma 16 Aprile 2019: intervento dell’Avv. Cipriani

Il 16 Aprile u.s. si è tenuto a Roma il Convegno organizzato da AssoCambi (Associazione Nazionale Cambiavalute) e Fedifin (Federazione Italiana Finanziarie Istituti di Pagamento New Technologies), in merito alle ultime novità per i Cambiavalute, gli Imel, gli Istituti di Pagamento e gli Agenti degli Istituti di Pagamento.

Durante il Convegno sono stati trattati argomenti di natura diversa, in particolare l’obbligo di iscrizione alla SIMEC e le comunicazioni da effettuare, le novità operative ai fini antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231/2001, le novità Anagrafe Rapporti 2019 e i nuovi obblighi di Trasparenza.

Nell'occasione, l'Avv. Cipriani, invitata dalle sopra menzionate Associazioni in qualità di esperta di settore, è intervenuta riguardo al Modello ex D.Lgsv. 231/2001, attualmente riportato in auge a seguito della presentazione al Senato del DDL n. 726 che prevede l'obbligo del modello 231 alle società di capitali che abbiano superato i 4.400.000 di Euro di attivo, oppure gli 8.800.000 di Euro di ricavi. Durante l’intervento, mirato a tenere attiva l’attenzione sul modello 231, l’Avv. Cipriani ha rappresentato come la costruzione del Modello 231, non vada intesa come scelta virtuosa della società, bensì come esimente della responsabilità amministrativa societaria che esiste da ben 18 anni.

L’Avv. Cipriani è stata inoltre incaricata per la redazione delle Linee Guida per le Associazioni di categoria AssoOro (Associazione Operatori Professionali in Oro), AssoCambi (Associazione Nazionale Cambiavalute) e Fedifin (Federazione Italiana Finanziarie Istituti di Pagamento New Technologies).

BANCA D’ITALIA PROVVEDIMENTO 26 marzo 2019

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 marzo 2019 

Disposizioni in materia  di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 83 in data 08/04/2019.

In vigore dal 1° gennaio 2020

1° giugno 2019: scade il termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni.

Tutti gli obblighi contenuti nel provvedimento in commento sono previsti sia per il contrasto al riciclaggio sia per la lotta al finanziamento del terrorismo. Destinatari delle disposizioni, fra gli altri, gli Intermediari iscritti nell'Albo previsto dall'art. 106 TUB. Il Provvedimento Banca d’Italia 26 marzo 2019 è consultabile sul sito di Banca d’Italia al seguente link:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/controlli-interni-antiriciclaggio/Disposizioni.pdf

Convegno Specialistico Bologna 20 Marzo 2019: Intervento dell’Avv. Cristiana Cipriani(IV Direttiva Antiriciclaggio e Nuove Norme Privacy)

In occasione del Convegno specialistico per gli Operatori Professionali in Oro e i Compro Oro organizzato da AssoOro (Associazione Operatori Professionali in Oro) che si è tenuto a Bologna il 20 Marzo u.s., l'Avv. Cristiana Cipriani (Vice Presidente AssoOro) ha partecipato all'evento in qualità di relatore. 

Durante l'intervento, che ha avuto ad oggetto la IV Direttiva Antiriciclaggio e le nuove norme in materia di Privacy, l' Avv. Cipriani ha illustrato ai congressisti, anche attraverso l'ausilio di slide esplicative video-proiettate, le disposizioni normative vigenti in tema di adeguata verifica della clientela, obbligo di formazione, valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e corretta tenuta dei correlati documenti obbligatori.

Al Convegno sono intervenuti anche Funzionari dell'Agenzia delle Entrate per meglio definire le novità in merito all'Anagrafe Rapporti 2019, le novità fiscali per gli operatori del settore aurifero, e chiarire la posizione del Ministero dell'Interno relativamente al registro di Pubblica Sicurezza, la vendita a distanza on-line e le fotografie degli oggetti preziosi usati.

Per il download integrale delle slide, si prega di contattare lo Studio Legale Cipriani ai recapiti indicati nella sezione "Contatti". Per visualizzare l'anteprima delle slide dell'intervento dell'Avv. Cristiana Cipriani, cliccare invece sul link sottostante. 
Anteprima intervento Avv Cipriani Bologna 20 Marzo 2019


MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2011, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, COOPERATIVE E CONSORTILI

Con il Disegno di legge n. 726, la XVIII legislatura ha prestato la massima attenzione ai temi della tutela della legalità e della prevenzione dei fenomeni viziosi e criminogeni nell'ambito dell’imprenditoria nazionale, ponendo basi ancora più solide affinché si sviluppi una cultura della legalità d’impresa e della prevenzione di ogni stortura e abuso dell’iniziativa economica privata. In tal senso, il predetto disegno di legge intende introdurre l’obbligatorietà del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e della nomina dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, del cit. decreto, a tutte le società di capitali e cooperative che non rientrino nei limiti dimensionali e reddituali previsti dall'articolo 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nonché la previsione di sanzioni pecuniarie per le società inadempienti. Nello specifico, le società di capitali (Srl, SpA, Sapa, cooperative) e quelle consortili, che hanno anche solo in uno degli ultimi 3 esercizi conseguito un attivo dello stato patrimoniale non inferiore a Euro 4.400.000, o ricavi di vendite e prestazioni pari o superiori a Euro 8.800.000, nonché le società controllanti ai sensi dell'art. 2359 c.c. di una o più srl, spa, sapa, cooperative che hanno raggiunto o superato i detti limiti dimensionali, devono approvare con delibera dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci l'adozione del modello organizzativo 231 e nominare l'organismo di vigilanza. Entro 10 giorni tale delibera deve essere depositata presso la Camera di commercio di riferimento, e l'inosservanza di questo obbligo comporta una sanzione amministrativa di Euro 200.000, applicata anche nel caso di mancata nomina dell'organismo di vigilanza. La sanzione è altresì applicata per ciascun anno solare in cui permane l'inosservanza di entrambi i detti obblighi: mancato deposito e mancata nomina dell'organismo di vigilanza. Qualora il deposito della delibera avvenga tardivamente, la sanzione amministrativa è di Euro 50.000.

Per consentire l'adeguamento alle disposizioni della norma, le sanzioni saranno applicate a partire dal 30.10.2019.

GDPR: verificata dal Garante la conformità del Codice deontologico per gli Avvocati e i soggetti che svolgono attività di investigazione privata. Le “Regole deontologiche” in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Il Garante della Privacy, verificata la conformità al Regolamento GDPR delle disposizioni del “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 101/2018, ha emanato il Provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recante regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Destinatari delle nuove disposizioni sono gli avvocati (o praticanti avvocati) iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; e i soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).
Tra le principali novità contenute nel Provvedimento de quo c'è da segnalare la possibilità per l’avvocato di organizzare il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, volte a favorire in concreto l’effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e delle dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati. Nell'ambito delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto alle persone autorizzate al trattamento dei dati, inoltre, il professionista destinatario sarà tenuto a formulare concrete indicazioni riguardo alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.