Conti e mutui, in Gazzetta le regole sulla trasparenza

Da "Il Sole 24 Ore" del 22/10/2016 apprendiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016 - supplemento ordinario n. 46 - il recente Provvedimento di B.I. del 30 settembre 2016, in vigore dal 1 novembre 2016. Rispetto al precedente testo, sono state modificate e integrate le disposizioni dettate da Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e sulla correttezza delle relazioni tra gli intermediari e la clientela. Particolare rilievo assume la previsione di apposite "Guide" predisposte dagli intermediari e messe a disposizione della clientela, finalizzate alla redazione di documenti informativi di più facile comprensione per la clientela. All'uopo sono state predisposte numerose e dettagliate indicazioni riportate nelle stesse guide, come ad esempio quelle relative all'utilizzo dei caratteri di scrittura evidenziati con grassetti o sottolineati o poste interamente in maiuscolo o, in merito all'introduzione nei documenti di schemi con elenchi puntati e tabelle. Viene dato ampio spazio a frasi semplici e brevi, la preferenza per la forma attiva a quella passiva nonché per il modo indicativo al luogo del congiuntivo e, tra gli altri, l'inserimento dei riferimenti normativi tra parentesi. Le Guide stampate dagli intermediari, dovranno inoltre essere conformi ai modelli predisposti e pubblicati sul sito di Banca d'Italia e, per la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario, sul sito dedicato.

“Mutui, con il Pies la banca si vincola per sette giorni”

Da “Il Sole 24 Ore” del 29 ottobre 2016, apprendiamo che dal 2 di novembre cambierà l’informativa precontrattuale per i clienti. Tra le novità più importanti, si segnala l’introduzione del Pies, un prospetto semplificato in cui dovranno essere illustrate tutte le caratteristiche del mutuo in modo personalizzato per il cliente. A partire dalla data della consegna del prospetto definitivo al cliente, la banca sarà vincolata per un periodo di sette giorni durante il quale il cliente potrà rivolgersi ad altre banche per confrontare l’offerta ricevuta con altre proposte, e scegliere liberamente se recedere dalla prima offerta in favore di altra a lui più favorevole. Alla luce di quanto sinora esposta, appare chiara la duplice finalità del Pies: garantire maggiore trasparenza delle informazioni a livello personalizzato per chi lo ha richiesto, e lasciare libero lo stesso richiedente di rivolgersi ad altri istituti. Quanto al contenuto del Pies, è importante rilevare che oltre all’introduzione dell’informazione personalizzata, viene mantenuto anche il foglio informativo generico utile per il Cliente al fine di effettuare in modo rapido, ad esempio attraverso una semplice consultazione dei documenti posti online dai vari istituti, una prima disamina delle varie offerte. Per i piani di ammortamento, invece, è previsto che siano acclusi al Pies solo nel caso di mutui a tasso fisso, tralasciando quindi la possibilità di introdurre simulazioni riguardanti mutui a tasso variabili o rinegoziabili.