IL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA: LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 124/2017

Con la legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto u.s., il legislatore ha definito e disciplinato il  contratto di Leasing, sinora ricompreso nella categoria dei c.d. “contratti atipici”, e da oggi formalmente tipizzato. Secondo il nuovo dettato normativo, per “contratto di locazione finanziaria”, si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del TUB (D.Lgs. n. 385/1993), si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene scelto e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto, l’utilizzatore ha il diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo stabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo. In punto di risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, ai sensi dell’art. 137 della L. n. 124/2017, al concedente viene garantito il diritto alla restituzione del bene e stabilito l’obbligo di corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e  del  prezzo  pattuito  per  l'esercizio  dell'opzione  finale   di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero  del  bene,  la stima e la sua conservazione per il tempo  necessario  alla  vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore  realizzato  con  la vendita o altra collocazione  del  bene  è  inferiore  all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente. Quanto al concetto di “gravità dell’inadempimento” dell’utilizzatore, secondo quanto disposto dalla legge in esame,  tale ipotesi ricorre in caso di mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i  leasing  immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o  un  importo equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria. In tale occasione, il concedente procederà alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Nel caso non sia possibile fare riferimento ai predetti valori, il concedente potrà effettuare la vendita sulla base sulla base di una stima effettuata da un  perito  scelto dalle parti di  comune  accordo  nei  venti  giorni  successivi  alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel  predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una  rosa di   almeno   tre   operatori   esperti,   previamente  comunicati all'utilizzatore, che potrà esprimere la sua preferenza vincolante  ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento  della  predetta comunicazione. I criteri ai quali dovrà comunque attenersi il concedente in sede di vendita o ricollocazione, sono quelli stabiliti dalla legge stessa, ossia di celerità, trasparenza e pubblicità. Dovrà inoltre adottare modalità tali da consentire l’individuazione del migliore offerente possibile, con l’obbligo di informazione dell’utilizzatore.