Dal Sole 24 Ore del 5 maggio 2017:
E’ stato approvato in prima lettura il disegno di legge sulla concorrenza e, in particolare, il contratto di leasing è per la prima volta tipizzato e oggetto di una specifica definizione. La legge annuale per il mercato e la concorrenza definisce la locazione finanziaria come “quel contratto con la quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”. La legge de quo delinea oltremodo il profilo dell’inadempimento dell’utilizzatore, indicando le seguenti ipotesi di “grave inadempimento”: 1. Per i leasing immobiliari, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente; 2. Per gli altri contratti di locazione finanziaria, il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente. In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore, al concedente è poi riconosciuto il diritto alla restituzione del bene e imposto l’obbligo di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché delle spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell’importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.
Resta da vedere se nella stesura definitiva le specifiche sopra citate saranno confermate oppure oggetto di ulteriore rielaborazione.