MODIFICA AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2011, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, COOPERATIVE E CONSORTILI

Con il Disegno di legge n. 726, la XVIII legislatura ha prestato la massima attenzione ai temi della tutela della legalità e della prevenzione dei fenomeni viziosi e criminogeni nell'ambito dell’imprenditoria nazionale, ponendo basi ancora più solide affinché si sviluppi una cultura della legalità d’impresa e della prevenzione di ogni stortura e abuso dell’iniziativa economica privata. In tal senso, il predetto disegno di legge intende introdurre l’obbligatorietà del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e della nomina dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, del cit. decreto, a tutte le società di capitali e cooperative che non rientrino nei limiti dimensionali e reddituali previsti dall'articolo 2435-bis, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, nonché la previsione di sanzioni pecuniarie per le società inadempienti. Nello specifico, le società di capitali (Srl, SpA, Sapa, cooperative) e quelle consortili, che hanno anche solo in uno degli ultimi 3 esercizi conseguito un attivo dello stato patrimoniale non inferiore a Euro 4.400.000, o ricavi di vendite e prestazioni pari o superiori a Euro 8.800.000, nonché le società controllanti ai sensi dell'art. 2359 c.c. di una o più srl, spa, sapa, cooperative che hanno raggiunto o superato i detti limiti dimensionali, devono approvare con delibera dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci l'adozione del modello organizzativo 231 e nominare l'organismo di vigilanza. Entro 10 giorni tale delibera deve essere depositata presso la Camera di commercio di riferimento, e l'inosservanza di questo obbligo comporta una sanzione amministrativa di Euro 200.000, applicata anche nel caso di mancata nomina dell'organismo di vigilanza. La sanzione è altresì applicata per ciascun anno solare in cui permane l'inosservanza di entrambi i detti obblighi: mancato deposito e mancata nomina dell'organismo di vigilanza. Qualora il deposito della delibera avvenga tardivamente, la sanzione amministrativa è di Euro 50.000.

Per consentire l'adeguamento alle disposizioni della norma, le sanzioni saranno applicate a partire dal 30.10.2019.