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LA TUTELA DELLA PRIVACY CON SISTEMI SU MISURA

Da "Il Sole 24 Ore del 10 Agosto 2017".

Dal 25 maggio 2018 sarà efficace in tutti i Paesi UE il Regolamento europeo sulla protezione dei dati: REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Provvedimento in esame costituisce un rafforzamento dei principi contenuti nell'attuale legge italiana sulla privacy (L. n. 196/2003) e del vigente apparato sanzionatorio, e detta nuove norme in tema di trattamento dei dati. Tra le maggiori novità, l’istituzione del DPO (Data Protection Officer), quale Responsabile della protezione dati con funzioni di controllo del trattamento alla luce della natura, dell’ambito dei applicazione, del contesto e delle finalità (obbligatoria per determinati soggetti e trattamenti); il diritto all'oblio informatico, limitato soltanto in taluni specifici casi, come ad esempio per garantire l’esercizio della libertà di espressione o il diritto di difesa in sede giudiziaria o, per tutelare un interesse generale come ad esempio la salute pubblica; l’obbligo di notificare all'autorità garante entro un termine di 72 ore ogni fuga di dati o violazione di sistema (c.d. data breach). Quanto alle aziende, diventa obbligatorio per le imprese con più di 250 dipendenti, l’istituzione di un registro delle attività di trattamento, da aggiornare costantemente e conservare, per poter dare prova di aver considerato ogni aspetto in caso di contenziosi o semplici richieste. Pertanto, tali società dovranno adottare procedure atte a garantire la massima chiarezza circa le finalità del trattamento, non solo avendo riguardo al possibile esercizio dei diritti da parte dei soggetti interessati che hanno affidato loro i dati, ma anche alle autorità garanti dei diversi Paesi UE che nel nuovo assetto normativo, diventano soggetti centrali nel vigilare sul rispetto della disciplina.

LEASING CON REGOLE SU MISURA

L’articolo in commento del Sole 24 Ore del 5 agosto u.s., evidenzia gli aspetti legati al nuovo impianto normativo in materia di leasing, introdotto dalla recente legge sulla concorrenza (L. 4 agosto 2017 n. 124). Il  contratto di locazione finanziaria diventa un contratto “tipico”, definito e regolamentato anche con riguardo al delicato profilo dell’inadempimento dell’utilizzatore. L’art. 136 della L. 124/2017, definisce il leasing come: “ Il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106  del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo”. La legge sulla concorrenza delinea inoltre l’ipotesi di “grave inadempimento” dell’utilizzatore e causa di risoluzione del contratto, fattispecie che ricorre quando sussista il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivo o un importo equivalente in caso di leasing immobiliare ovvero, per gli altri contratti di locazione finanziaria, di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente. In tale circostanza, il legislatore prevede per il concedente il diritto alla restituzione del bene, e l’obbligo di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

ANTIRICICLAGGIO: APPROVATO IL DECRETO

Da "Fiscal Focus" di oggi, apprendiamo che il Consiglio di Ministri, in data 24 maggio c.a., ha approvato in via definitiva il D.Lgs. di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, “DIRETTIVA (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla “prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione”. Diverse le modifiche apportate alla bozza di decreto, in primis la scomparsa dell’originaria sanzione per la “segnalazione tardiva” (effettuata una volta decorsi i 30 giorni dall'operazione sospetta) e l’introduzione di importanti novità per gli intermediari in tema di adeguata verifica della clientela per i quali si rimanda ad un prossimo approfondimento nella sezione “Insights” del nostro sito.

LEASING, CODIFICATE LE REGOLE PER IL GRAVE INADEMPIMENTO

Dal Sole 24 Ore del 5 maggio 2017:

E’ stato approvato in prima lettura il disegno di legge sulla concorrenza e, in particolare, il contratto di leasing è per la prima volta tipizzato e oggetto di una specifica definizione.  La legge annuale per il mercato e la concorrenza definisce  la locazione finanziaria come “quel contratto con la quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell'Albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo”. La legge de quo delinea oltremodo il profilo dell’inadempimento dell’utilizzatore, indicando le seguenti  ipotesi di “grave inadempimento”: 1. Per i leasing immobiliari, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente; 2. Per gli altri contratti di locazione finanziaria, il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente. In caso di risoluzione del contratto per l’inadempimento dell’utilizzatore, al concedente è poi riconosciuto il diritto alla restituzione del bene e imposto l’obbligo di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché delle spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell’utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell’importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

Resta da vedere se nella stesura definitiva le specifiche sopra citate saranno confermate oppure oggetto di ulteriore rielaborazione.

PRIVACY, INCENTIVATA LA CERTIFICAZIONE IN VIA AUTONOMA

 

Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2017 dedica un articolo relativo alle nuove regole in tema di riservatezza, al momento contenute nel regolamento UE 2016/679, che dovrà essere oggetto di recepimento entro il 2018. Sono previsti procedimenti di certificazione della protezione dei dati “allo scopo di dimostrare la conformità al … regolamento stesso dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili”. 
La certificazione, su base volontaria e accessibile a mezzo di una procedura trasparente, svolgerà un’ importante di responsabilizzazione dell’impresa che vi farà ricorso anche se non avrà carattere vincolante né per il Garante né per l’autorità giudiziaria, che resteranno libere di valutarne l’effettiva conformità. L’accreditamento dei soggetti e la certificazione potranno essere esaminati e valutanti sia dagli Organismi di certificazione nazionale, che dal Garante stesso.  In tale prospettiva si colloca il regolamento 765/2008 che definisce i principi generali in materia e individua l’organismo nazionale di accreditamento quale ente maggiormente titolato a svolgere la funzione di accreditamento degli organismi di certificazione. Della stessa linea la norma europea in commento che obbliga gli organismi di accreditamento a istituire e gestire “strutture atte a garantire la partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte le parti interessate” di tipo gerarchico-piramidale composta da entità eterogenee autonome ed indipendenti. Proprio i caratteri dell’indipendenza e della terzietà di ciascuno di tali soggetti, costituirebbero il presupposto essenziale per una corretta affidabilità del sistema anche se l’equilibrio sinora garantito dal regolamento 765/2008 potrebbe, in vista delle preannunciate modifiche, comportare rischi di impraticabilità operativa.

ANTIRICICLAGGIO, CONTESTATE LE SANZIONI AVVOCATI, COMMERCIALISTI E NOTAI: per le violazioni formali importi da ridurre

Le nuove sanzioni antiriciclaggio proposte dal Governo con schema di decreto legislativo del 24 febbraio 2017 (che recepisce la quarta direttiva comunitaria) non funzionano. Con un documento unitario, avvocati, commercialisti e notai, in occasione della prima delle due giornate di audizioni tenute presso le commissioni di Giustizia e Finanze della Camera, hanno sottolineato la necessità di rivedere gli importi minimi previsti per le violazioni meramente formali ed evidenziato l’esigenza di un’estensione generalizzata dell’oblazione, limitato nel testo consegnato al Parlamento  soltanto ad alcune sanzioni. Dello stesso avviso il direttore dell’UIF Claudio Clemente che tornato sulle sanzioni ha chiesto una  “calibrazione della risposta punitiva” per evitare che “il sistema sia percepito come ingiusto perché colpisce pesantemente violazioni formali e prive di reale offensività”. La notizia riportata da “Il Sole 24 Ore” del 28 marzo 2017 mette in luce problematiche ed aspetti legati ad una proposta legislativa che individua un apparato sanzionatorio inadeguato e sproporzionato e non solo; anche in tema di adeguata verifica della clientela sono state sollevate perplessità. In particolare, i professionisti del settore giuridico-economico hanno fatto espressa richiesta della “reintroduzione dell’esonero dagli obblighi antiriciclaggio per il collegio sindacale con il solo controllo di legalità”, previsto invece dalla normativa vigente.

 

RICICLAGGIO, IN ARRIVO LE NUOVE SANZIONI (Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2016)

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è disponibile ai fini della consultazione la bozza di Decreto Legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. In punto di sanzioni penali, l’art. 5 del decreto in commento, rubricato “Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”,  delinea un nuovo quadro sanzionatorio e fattispecie riconducibili alle condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione sospetta e conservazione dei documenti. Nel dettaglio, assumono rilievo penale: - il soggetto che  tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro; - Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che essendo obbligato ai sensi del presente decreto a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da tre mesi a 1 anno e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3 è punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro. 5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

RICICLAGGIO, IN ARRIVO LE NUOVE SANZIONI PER TUTTI I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI (da il Sole 24 Ore del 1 dicembre 2016)

 

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è disponibile ai fini della consultazione la bozza di Decreto Legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. In punto di sanzioni penali, l’art. 5 del decreto in commento, rubricato “Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”,  delinea un nuovo quadro sanzionatorio e fattispecie riconducibili alle condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione sospetta e conservazione dei documenti. Nel dettaglio, compie una condotta illecita: 1) il soggetto che tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione (punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro); 2) Il soggetto che, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro); 3) salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che essendo obbligato ai sensi del presente decreto a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere (punibile con la reclusione da tre mesi a 1 anno e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro); 4) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3  (punibile con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro); 5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi (punibile con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi).
La bozza di decreto contiene inoltre le sanzioni amministrative graduate per entità e tipologia tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e introduce il principio secondo cui “nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore del presente decreto non costituisce più illecito”. Pertanto, spetterà all'interprete e agli operatori rivalutare ogni singola fattispecie pregressa al fine di ricondurre la punibilità del fatto illecito all'ambito del diritto penale o del diritto amministrativo.

Conti e mutui, in Gazzetta le regole sulla trasparenza

Da "Il Sole 24 Ore" del 22/10/2016 apprendiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016 - supplemento ordinario n. 46 - il recente Provvedimento di B.I. del 30 settembre 2016, in vigore dal 1 novembre 2016. Rispetto al precedente testo, sono state modificate e integrate le disposizioni dettate da Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e sulla correttezza delle relazioni tra gli intermediari e la clientela. Particolare rilievo assume la previsione di apposite "Guide" predisposte dagli intermediari e messe a disposizione della clientela, finalizzate alla redazione di documenti informativi di più facile comprensione per la clientela. All'uopo sono state predisposte numerose e dettagliate indicazioni riportate nelle stesse guide, come ad esempio quelle relative all'utilizzo dei caratteri di scrittura evidenziati con grassetti o sottolineati o poste interamente in maiuscolo o, in merito all'introduzione nei documenti di schemi con elenchi puntati e tabelle. Viene dato ampio spazio a frasi semplici e brevi, la preferenza per la forma attiva a quella passiva nonché per il modo indicativo al luogo del congiuntivo e, tra gli altri, l'inserimento dei riferimenti normativi tra parentesi. Le Guide stampate dagli intermediari, dovranno inoltre essere conformi ai modelli predisposti e pubblicati sul sito di Banca d'Italia e, per la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario, sul sito dedicato.

“Mutui, con il Pies la banca si vincola per sette giorni”

Da “Il Sole 24 Ore” del 29 ottobre 2016, apprendiamo che dal 2 di novembre cambierà l’informativa precontrattuale per i clienti. Tra le novità più importanti, si segnala l’introduzione del Pies, un prospetto semplificato in cui dovranno essere illustrate tutte le caratteristiche del mutuo in modo personalizzato per il cliente. A partire dalla data della consegna del prospetto definitivo al cliente, la banca sarà vincolata per un periodo di sette giorni durante il quale il cliente potrà rivolgersi ad altre banche per confrontare l’offerta ricevuta con altre proposte, e scegliere liberamente se recedere dalla prima offerta in favore di altra a lui più favorevole. Alla luce di quanto sinora esposta, appare chiara la duplice finalità del Pies: garantire maggiore trasparenza delle informazioni a livello personalizzato per chi lo ha richiesto, e lasciare libero lo stesso richiedente di rivolgersi ad altri istituti. Quanto al contenuto del Pies, è importante rilevare che oltre all’introduzione dell’informazione personalizzata, viene mantenuto anche il foglio informativo generico utile per il Cliente al fine di effettuare in modo rapido, ad esempio attraverso una semplice consultazione dei documenti posti online dai vari istituti, una prima disamina delle varie offerte. Per i piani di ammortamento, invece, è previsto che siano acclusi al Pies solo nel caso di mutui a tasso fisso, tralasciando quindi la possibilità di introdurre simulazioni riguardanti mutui a tasso variabili o rinegoziabili.