RICICLAGGIO, IN ARRIVO LE NUOVE SANZIONI PER TUTTI I SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI (da il Sole 24 Ore del 1 dicembre 2016)

 

Sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è disponibile ai fini della consultazione la bozza di Decreto Legislativo di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio. In punto di sanzioni penali, l’art. 5 del decreto in commento, rubricato “Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”,  delinea un nuovo quadro sanzionatorio e fattispecie riconducibili alle condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione sospetta e conservazione dei documenti. Nel dettaglio, compie una condotta illecita: 1) il soggetto che tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione (punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro); 2) Il soggetto che, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni (punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro); 3) salvo che il fatto costituisca più grave reato, il cliente che essendo obbligato ai sensi del presente decreto a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere (punibile con la reclusione da tre mesi a 1 anno e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro); 4) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39 comma 1 e 41, comma 3  (punibile con l’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro); 5. Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi (punibile con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi).
La bozza di decreto contiene inoltre le sanzioni amministrative graduate per entità e tipologia tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio e introduce il principio secondo cui “nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore del presente decreto non costituisce più illecito”. Pertanto, spetterà all'interprete e agli operatori rivalutare ogni singola fattispecie pregressa al fine di ricondurre la punibilità del fatto illecito all'ambito del diritto penale o del diritto amministrativo.