LEASING CON REGOLE SU MISURA

L’articolo in commento del Sole 24 Ore del 5 agosto u.s., evidenzia gli aspetti legati al nuovo impianto normativo in materia di leasing, introdotto dalla recente legge sulla concorrenza (L. 4 agosto 2017 n. 124). Il  contratto di locazione finanziaria diventa un contratto “tipico”, definito e regolamentato anche con riguardo al delicato profilo dell’inadempimento dell’utilizzatore. L’art. 136 della L. 124/2017, definisce il leasing come: “ Il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106  del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo”. La legge sulla concorrenza delinea inoltre l’ipotesi di “grave inadempimento” dell’utilizzatore e causa di risoluzione del contratto, fattispecie che ricorre quando sussista il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivo o un importo equivalente in caso di leasing immobiliare ovvero, per gli altri contratti di locazione finanziaria, di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente. In tale circostanza, il legislatore prevede per il concedente il diritto alla restituzione del bene, e l’obbligo di corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.