Il Garante della Privacy, verificata la conformità al Regolamento GDPR delle disposizioni del “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 101/2018, ha emanato il Provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recante regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Destinatari delle nuove disposizioni sono gli avvocati (o praticanti avvocati) iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; e i soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.). Tra le principali novità contenute nel Provvedimento de quo c'è da segnalare la possibilità per l’avvocato di organizzare il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, volte a favorire in concreto l’effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e delle dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, proporzionalità e minimizzazione dei dati. Nell'ambito delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto alle persone autorizzate al trattamento dei dati, inoltre, il professionista destinatario sarà tenuto a formulare concrete indicazioni riguardo alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.