Come riportato da “Italia Oggi” del 3 Dicembre u.s., le integrazioni e le modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001, conseguenti alle innovazioni addotte dalla Commissione Finanze alla Camera in sede di conversione del decreto fiscale (dl 124/2019), avranno un notevole impatto sulla vita delle società. Difatti, la proposta emendativa, volta a estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a ogni ipotesi di delitto tributario previsto e punito dal decreto legislativo, colpirà gli enti laddove uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore sia stato commesso, nell'interesse o a vantaggio della società, da soggetti apicali, ovvero a seguito dell’omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati. Restano salvi i reati di dichiarazione infedele (di cui all'art. 4), di omessa dichiarazione (di cui all'art. 5), di omesso versamento mediante indebita compensazione (di cui all'art. 10-bis e 10-ter), di omesso versamento mediante indebita compensazione (di cui all'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000), in quanto reati meno gravi giacché connotati dall'assenza di condotte fraudolente. D’altra parte, l’emendamento in esame prevede per tali illeciti una cornice edittale più contenuta rispetto al quadro delineato dal decreto fiscale (dl 124/2019). Proseguendo nella considerazione del D.Lgs. 231/2001, così come integrato dal dl 124/2019, esso impatterà sugli enti anche qualora il loro legale rappresentante, agendo a loro vantaggio, emetta fatture per operazioni inesistenti (reato di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni o simultaneamente compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’erario (ex art. 11). Per tali fattispecie , la sanzione prevista varia, nel suo massimo, da 400 a 500 quote a seconda del reato fiscale presupposto. In considerazione del fatto che l’importo di una quota è compreso tra un valore minio di 258 euro e un massimo di 1.549 euro (determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica), la sanzione pecuniaria per le imprese potrà dunque ammontare fino a 774.500 euro.