LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI E L’OBBLIGO DEL NOTAIO DI APRIRE UN CONTO CORRENTE DEDICATO

Con la legge sulla concorrenza n. 124/2017 è stata introdotta una nuova forma di tutela per chi acquista un immobile. In particolare, l’art. 1, co. 142-143 dispone l’obbligo per il notaio di accendere un conto corrente di deposito vincolato per la somma pattuita dalle parti contraenti. In tale ambito, ai clienti è data la facoltà di richiedere il deposito della somma di denaro pattuita al notaio rogante, fino alla trascrizione del contratto di compravendita. L’intento del legislatore è volto ad assicurare all’acquirente maggiore garanzia contro possibili trascrizione di altro atto di acquisto del medesimo immobile, o di formalità  pregiudizievoli, come sequestro, ipoteca, domanda giudiziale ecc. . La normativa vigente dettaglia le somme di denaro che il notaio rogante è tenuto a  versare sul conto dedicato, ove richiesto dai clienti: gli importi dovuti a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, e comunque le spese anticipate in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale (che non concorrono a formare la base imponibile, e cioè  le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate); ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori ci cui alla legge n. 64/1934; l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in materia denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito. Nel caso di specie, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, l’importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell’atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Infine, è disposto che le somme depositate nel conto corrente di cui al presente articolo, costituiscano patrimonio separato. In particolare, dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è anche il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l’avveramento di un determinato evento o l’adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene data la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l’evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.