LA SENTENZA N. 11504/2017: IL PUNTO DI SVOLTA SUL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE

A seguito dello scioglimento del matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso – sulla base dell’accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l’esistenza di una della cause previste dall’art. 3 della L. n. 898/1970 (“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”), il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale di cui all’art. 143, co. 2, c.c.. In tale contesto, il diritto all’assegno divorzile, riconosciuto all’ex coniuge economicamente più debole, in virtù del principio “assistenziale” costituzionalmente garantito, è stato sinora determinato esclusivamente in ragione della mancanza di “mezzi adeguati” del richiedente o delle effettive possibilità “di procurarseli”, vale a dire della “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso.  Con la sentenza n. 11504/2017, la Cassazione ha ritenuto tale orientamento non più attuale, in considerazione del fatto che un parametro di riferimento siffatto – cui rapportare il giudizio “sull’adeguatezza – inadeguatezza” dei “mezzi” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla “possibilità-impossibilità per ragioni oggettive” dello stesso di procurarseli – vada individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente e, in particolare, “se è accertato che quest’ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto. Al riguardo, il Collegio ha preliminarmente osservato che, in coerenza con la stessa nozione di indipendenza economica”, il relativo accertamento nella fase dell’an debeatur debba attenersi esclusivamente alla persona dell’ex coniuge richiedente l’assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale. In tale fase di giudizio, i principali “indici” utili ai fini dell’accertamento della sussistenza o meno della “indipendenza economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio, e, quindi, l’adeguatezza o no dei mezzi nonché la possibilità, o no “per ragioni oggettive”, dello stesso di procurarseli, debbano essere ricercati: nel possesso di redditi di qualsiasi specie; nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita del luogo di residenza della persona che richiede l’assegno; le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo; la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Quanto al regime della prova della non “indipendenza economica” dell’ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, sempre secondo i principi enucleati dai giudici della Cassazione della sentenza in esame, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di “non avere mezzi adeguati” e di “non poterseli procurare per ragioni oggettive”. In tal modo, la Corte di merito si è nettamente discostata dall’orientamento giurisprudenziale sinora prevalso, non avendo avuto riguardo, in concreto, al criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale, e nel caso di specie, rigettando il ricorso della parte attrice ricorrente.