Nuovi adempimenti per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. n. 90/2017, in vigore dal 4 luglio. A partire da tale data, i soggetti obbligati saranno chiamati a valutare i rischi cui sono esposti (c.d. mitigazione del rischio) in relazione all’attività svolta, e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche. In punto di adeguata verifica della clientela/operazione, tutti i destinatari degli obblighi dovranno documentare tale procedura mediante l’utilizzo di “schede cartacee”, sia nei confronti del nuovi clienti che di quelli già acquisiti e rispetto ai quali, l’adeguata verifica si rende necessaria in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. Quanto all'identificazione del cliente e del titolare effettivo, svolta in presenza del medesimo cliente (ovvero all’esecutore), tale attività potrà essere effettuata anche tramite dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, e il cliente, in tale sede, dovrà fornire sotto la propria responsabilità, tutte le indicazioni necessarie allo svolgimento di tale attività. In relazione all’obbligo di conservazione, i soggetti destinatari della nuova disciplina saranno inoltre obbligati alla conservazione dei documenti, dati ed informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito della UIF o da altra Autorità competente. In riferimento, infine, all’obbligo di segnalazione sospetta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dovranno, prima di compiere l’operazione “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”, inviare senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta.