“Pegno non possessorio” e il “patto marciano”
Legge 30 giugno 2016, n. 119, entrata in vigore il 3 luglio 2016 e pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2016:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.
La norma in esame ha convertito con modifiche il D.L. n. 59/2016 e ha introdotto due strumenti di garanzia per agevolare l’accesso al finanziamento degli imprenditori iscritti nel registro: il “pegno non possessorio”, previsto dall'art. 1, comma 1 della L. n. 119/2016, e il “patto marciano” previsto dall’art. 2, co. 1, della stessa legge. Il primo istituto consente all'imprenditore di continuare ad esercitare la propria attività di impresa e al contempo all’istituto erogatore del credito, di soddisfarsi sul bene costituito in pegno. Il secondo, introducendo l’art. 48 – bis al Tub, rubricato “Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato”, offre alle parti del finanziamento, la possibilità di garantire l’erogazione con il trasferimento di un bene immobile sospensivamente condizionato, con una procedura esecutiva con tempi ridotti rispetto a quanto sinora previsto dalla normativa di settore.