Anatocismo bancario Legge 8 aprile 2016, n. 49, entrata in vigore il 15 aprile 2016 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”. Il c.d. “decreto banche” del 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge n. 49/2016 in vigore dal 15 aprile 2016, ha modificato nuovamente il Testo Unico Bancario. In particolare, l’art. 17-bis della legge in esame, integra il precedente art. 120, co. 2, del Tub prevedendo che gli interessi debitori (nei rapporti di conto corrente e di conto pagamento) siano conteggiati al 31 dicembre e diventino esigibili al 1°marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati. In punto di anatocismo, nella nuova disposizione viene stabilito che il cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul proprio conto al momento in cui questi divengono esigibili. La somma addebitata viene a quel punto considerata capitale e come tale, soggiace alle regole di produzione degli interessi. L’ improduttività di interessi sugli interessi non riguarda gli interessi di mora ex art. 1224 c.c..