Le nuove istruzioni di Banca d’Italia, contenute nella Sezione VI-bis del Provv. B.I. del 30/09/2016, attuano il Capo I-bis del Titolo VI del TUB, introdotto per recepire nell’ordinamento italiano la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento UE n. 1093/2010. Le disposizioni ivi contenute, si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un consumatore in conformità a quanto prescritto dagli artt. 120-septies e 120-noviesdecies, comma 2, del TUB. Una delle maggiori novità introdotte dal Provvedimento di cui sopra, riguarda l’introduzione del c.d. “Piel” o “Prospetto informativo europeo standardizzato”. Il “Piel” è un modulo che il finanziatore deve necessariamente fornire al consumatore tempestivamente, dopo che quest’ultimo ha fornito le informazioni necessarie riguardanti le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze, ai sensi dell’art. 120-undecies, comma 1, del TUB, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta.