L’esercizio della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali da parte degli intermediari è disciplinato dall'art. 118 del Testo unico in materia bancaria e creditizia c.d. T.U.B. (D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni). In particolare, l’art. 118 TUB dispone: “1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.” Il legislatore differenzia le modalità di previsione della possibilità di modificare le condizioni contrattuali in base alla tipologia di contratto (contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato), e in base alla tipologia del cliente (consumatore, non consumatore e microimpresa[1]). Nel dettaglio, si ricava che nei contratti a tempo determinato se il cliente è un consumatore o una microimpresa non è ammessa la clausola che permette la modifica unilaterale del tasso di interesse, mentre la stessa preclusione non opera se il contratto è a tempo indeterminato. Qualora, invece, il cliente non sia un consumatore né una microimpresa e il contratto sia a tempo indeterminato, basta che sussista un giustificato motivo, purché inserita una clausola ad hoc nel contratto, per permettere la modifica unilaterale anche del tasso di interesse; modifica che, peraltro, in presenza di questa stessa tipologia di clientela è ammessa anche nei contratti a tempo determinato (es. mutuo) purché in presenza di “specifici eventi” che devono essere espressamente descritti nel contratto. La sopra riferita disciplina, confortata da recenti note di B.I. (2014 e 2017), permette di assumere come fondamentale incombenza a carico dell’intermediario bancario e finanziario, la redazione accurata e coerente con la disciplina urgente di tutta la contrattualistica nonché della relativa informativa contrattuale.
[1] Vedi Circolare Banca d’Italia del 3 maggio 2015 n. 288 (aggiornata al 27 settembre 2016): "microimpresa", un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro”.