Il Credito Immobiliare ai Consumatori DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2016, n. 72, in vigore dal 4 giugno 2014 e pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2016: “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141”. Il Decreto recepisce la direttiva n. 2014/17/UE dal nostro ordinamento. Tra le novità apportate dal Decreto in esame, peculiare attenzione meritano le modifiche al D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario). In particolare, con il nuovo Capo I bis del Titolo VI intitolato “Trasparenza delle condizioni contrattuali e di rapporti con i clienti”, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2016 ed entrato in vigore il 4 giugno 2016, il legislatore ha inteso ampliare la disciplina già dedicata all’offerta ai consumatori destinatari di contratti di credito immobiliare, con l’obiettivo di offrire maggiore tutela al consumatore quale contraente debole, imponendo l’utilizzo di forme contrattuali ad hoc con contenuti assolutamente specifici dettati a pena di nullità. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Decreto n. 343 del 3 agosto 2016, ha stabilito le modalità e i criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, , in conformità a quanto stabilito dall’art. 120, co. 2 del TUB.