Il Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 26525 dell'11 dicembre 2019, a poche settimane di distanza dalla sentenza del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, n. 10489/2019 (che si è espressa, per la prima volta sulla Lexitor, peraltro allontanandosi da quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea), recepisce quanto indicato da Banca d'Italia con la Comunicazione del 04 dicembre 2019, riconoscendo –in caso di rimborso anticipato del finanziamento- una parziale restituzione al consumatore dei costi ed oneri iniziali, secondo un criterio proporzionale rispetto alla durata. In buona sostanza, la decisione del Collegio di coordinamento Abf smentisce il ragionamento del Tribunale partenopeo, privilegiando un'interpretazione conforme a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza dell’11 Settembre scorso. L'Abf si è pronunciata in merito alle possibili conseguenze applicative della decisione della CGUE, riguardo alla rimborsabilità (anche) dei costi up front e, più in generale, al criterio di rimborsabilità degli oneri commissionali, up front e recurring, nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore. Su questo punto, l'Abf ha preminentemente indicato i possibili effetti pratici sui ricorsi già decisi o ancora pendenti stabilendo che: "per i ricorsi pendenti nei quali il cliente abbia ... (omissis) chiesto il rimborso di costi up front, la controversia va decisa alla luce della sentenza della CGUE, sempre che la medesima richiesta sia stata ritualmente formulata anche nel reclamo, in ragione della nota regola di necessaria corrispondenza tra il ricorso e il reclamo .. (omissis). Per i ricorsi già decisi in sede Abf vale la regola del ne bis in idem". Pertanto " se la decisione di un Collegio Abf non può essere modificata, non può per ciò stesso ammettersi la proposizione di un nuovo ricorso che tenda a modificarla". In considerazione di quanto sinora esposto, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: " A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. E ancora, che “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Abf". Per un approfondimento dell'argomento trattato, lo Studio Legale Cipriani invita l'utente ad un'attenta lettura delle pagine dedicate nella sezione del sito "Approfondimenti per gli Intermediari Finanziari".