L’estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore: la sentenza Lexitor

Nella vicenda processuale in esame (causa C – 383/18), nota come sentenza “Lexitor”, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire chiarimenti in merito all'interpretazione dell’art. 16, par. 1,rubricato “Rimborso anticipato”[1], della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi dovuti per la restante durata del contratto”, includa tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte di Giustizia Europea, dopo avere rammentato il dispositivo di cui all'art. 3, lettera g. della Direttiva 2008/48 che definisce la nozione di “costo totale del credito per il consumatore” comprendendovi “gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili .. (omissis)”, si è soffermata sul dettato normativo di cui all'art. 16, par. 1, della Direttiva suddetta, rilevando come la menzione della “restante durata del contratto” possa essere interpretata “tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell’esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione alla durata residua del contratto”. Ciò premesso, la Corte ha dato un’interpretazione “logica” della disposizione di tipo estensivo, mirata a garantire un’elevata protezione del consumatore. D’altro canto, questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione d’inferiorità rispetto all'altra parte contraente professionale per quanto riguarda sia il potere di negoziazione sia il livello d’informazione. In questa direzione, la Corte ha inoltre considerato per l’Intermediario l’opportunità di reinvestire speculativamente la provvista percepita in sede di estinzione e di includere nella fatturazione dei costi un certo margine di profitto.

Alla luce delle considerazioni d’insieme emerse, la risposta della Corte di Giustizia Europea è stata pertanto netta: “ L’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, deve essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”.

Per prendere visione della sentenza Lexitor, si invita l’utente a consultare la seguente pagina web, cliccando sul sottostante link

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0383&rid=1

[1] Articolo 16 Rimborso anticipato 1. Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. 2. In caso di rimborso anticipato del credito, il creditore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso. L’indennizzo non può superare l’1 % dell’importo del credito rimborsato in anticipo, se il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e lo scioglimento previsto dal contratto di credito è superiore a un anno. Se il periodo non è superiore a un anno, l’indennizzo non può superare lo 0,5 % dell’importo del credito rimborsato in anticipo. 3. Non può essere preteso nessun indennizzo per il rimborso anticipato: a) se il rimborso è stato effettuato in esecuzione di un contratto d’assicurazione destinato a garantire il rimborso del credito; b) in caso di concessione di scoperto; c) se il rimborso ha luogo in un periodo per il quale il tasso debitore non è fisso. 4. Gli Stati membri possono prevedere che: a) il creditore possa esigere detto indennizzo soltanto a condizione che l’importo del rimborso anticipato superi la soglia stabilita dalla legislazione nazionale. Tale soglia non supera l’importo di 10 000 EUR in dodici mesi; b) il creditore può eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l’importo determinato ai sensi del paragrafo 2. Se l’indennizzo richiesto dal creditore supera la perdita da questi effettivamente subita il consumatore può esigere una corrispondente riduzione. In tal caso la perdita consiste nella differenza tra il tasso di interesse inizialmente concordato e il tasso di interesse al quale il creditore può prestare la somma rimborsata anticipatamente sul mercato al momento del rimborso anticipato e tiene conto dell’impatto del rimborso anticipato sui costi amministrativi. 5. L’indennizzo non supera l’ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato durante il periodo che intercorre tra il rimborso anticipato e la data concordata di scioglimento del contratto di credito.

 

La decisione del Collegio di coordinamento Abf in merito al caso “Lexitor”

Il Collegio dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 26525 dell'11 dicembre 2019, a poche settimane di distanza dalla sentenza del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, n. 10489/2019 (che si è espressa, per la prima volta sulla Lexitor, peraltro allontanandosi da quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea), recepisce quanto indicato da Banca d'Italia con la Comunicazione del 04 dicembre 2019, riconoscendo –in caso di rimborso anticipato del finanziamento- una parziale restituzione al consumatore dei costi ed oneri iniziali, secondo un criterio proporzionale rispetto alla durata. In buona sostanza, la decisione del Collegio di coordinamento Abf smentisce il ragionamento del Tribunale partenopeo, privilegiando un'interpretazione conforme a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza dell’11 Settembre scorso. L'Abf si è pronunciata in merito alle possibili conseguenze applicative della decisione della CGUE, riguardo alla rimborsabilità (anche) dei costi up front e, più in generale, al criterio di rimborsabilità degli oneri commissionali, up front e recurring, nei casi di estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore.  Su questo punto, l'Abf ha preminentemente indicato i possibili effetti pratici sui ricorsi già decisi o ancora pendenti stabilendo che: "per i ricorsi pendenti nei quali il cliente abbia ... (omissis) chiesto il rimborso di costi up front, la controversia va decisa alla luce della sentenza della CGUE, sempre che la medesima richiesta sia stata ritualmente formulata anche nel reclamo, in ragione della nota regola di necessaria corrispondenza tra il ricorso e il reclamo .. (omissis). Per i ricorsi già decisi in sede Abf vale la regola del ne bis in idem". Pertanto " se la decisione di un Collegio Abf non può essere modificata, non può per ciò stesso ammettersi la proposizione di un nuovo ricorso che tenda a modificarla".  In considerazione di quanto sinora esposto, il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto: " A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. E ancora, che “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'Abf".

Per un approfondimento dell'argomento trattato, lo Studio Legale Cipriani invita l'utente ad un'attenta lettura delle pagine dedicate nella sezione del sito "Approfondimenti per gli Intermediari Finanziari".

RESPONSABILITÀ PER LE IMPRESE EX DLGS. 231/2001: CONTO SANZIONATORIO FINO A 774.500 EURO PER TUTTI I REATI TRIBUTARI

Come riportato da “Italia Oggi” del 3 Dicembre u.s., le integrazioni e le modifiche apportate al D.Lgs. 231/2001, conseguenti alle innovazioni addotte dalla Commissione Finanze alla Camera in sede di conversione del decreto fiscale (dl 124/2019), avranno un notevole impatto sulla vita delle società. Difatti, la proposta emendativa, volta a estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a ogni ipotesi di delitto tributario previsto e punito dal decreto legislativo, colpirà gli enti laddove uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore sia stato commesso, nell'interesse o a vantaggio della società, da soggetti apicali, ovvero a seguito dell’omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati.

Restano salvi i reati di dichiarazione infedele (di cui all'art. 4), di omessa dichiarazione (di cui all'art. 5), di omesso versamento mediante indebita compensazione (di cui all'art. 10-bis e 10-ter), di omesso versamento mediante indebita compensazione (di cui all'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000), in quanto reati meno gravi giacché connotati dall'assenza di condotte fraudolente.  D’altra parte, l’emendamento in esame prevede per tali illeciti una cornice edittale più contenuta rispetto al quadro delineato dal decreto fiscale (dl 124/2019).

Proseguendo nella considerazione del D.Lgs. 231/2001, così come integrato dal dl 124/2019, esso impatterà sugli enti anche qualora il loro legale rappresentante, agendo a loro vantaggio, emetta fatture per operazioni inesistenti (reato di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 74/2000), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni o simultaneamente compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell’erario (ex art. 11). Per tali fattispecie , la sanzione prevista varia, nel suo massimo, da 400 a 500 quote a seconda del reato fiscale presupposto. In considerazione del fatto che l’importo di una quota è compreso tra un valore minio di 258 euro e un massimo di 1.549 euro (determinato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica), la sanzione pecuniaria per le imprese potrà dunque ammontare fino a 774.500 euro.