L’articolo in commento delinea il nuovo quadro sanzionatorio in materia di antiriciclaggio alla luce del recepimento da parte del Comando Generale della Guardia di Finanza, della recente direttiva del Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - n. 1/2018 del 27/11/2017, in relazione ala disciplina applicabile in caso di accertamento delle violazioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017. In particolare, la circolare in commento pone l’accento sull'importanza di ricostruire “i comportamenti illeciti sui quali si fondono le irregolarità accertate, nonché gli elementi di fatto a supporto della configurazione della condotta sanzionata nell'ipotesi di “base” ovvero in quella “qualificata” o anche, limitatamente ai casi di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e conservazione di “minor gravità”. Il documento del Tesoro (prot. n. 54071) accluso nella Circolare, evidenzia tre diverse fattispecie di reato: l’omessa segnalazione di operazione sospette, l’inadempimento degli obblighi di adeguata verifica (per le quali è prevista l’applicazione del principio del “favor rei” se le violazioni risalgono a prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017), e l’inadempimento degli obblighi di conservazione (reato introdotto con il D.Lgs. n. 90/2017 e quindi soggetto solo alla nuova disciplina). D’altro canto, la Guardia di Finanza precisa che per le violazioni poste in essere prima del 4 luglio 2017, data dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 90/2017, sarà comunque l’amministrazione “procedente” a determinare, nel caso concreto, la disciplina applicabile in “ossequio al principio” del “più favorevole”, tendendo conto del regime sanzionatorio previsto prima e dopo l’introduzione della nuova normativa. Per l’inadempimento degli obblighi commessi, invece, successivamente all'entrata in vigore del Decreto sopra menzionato, troveranno applicazione solo le nuove disposizioni sanzionatorie.