Con la sentenza del 19 ottobre 2017, n. 24675, le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse in merito al delicato tema dell’usura sopravvenuta. Tale meccanismo si realizza quando il tasso di interesse previsto dal contratto di finanziamento o di mutuo al momento della stipula, supera in un periodo successivo il tasso soglia di usura così come definito dalla legge n. 108/1996. Sul punto si erano sinora delineate due indirizzi giurisprudenziali differenti: il primo, a cui si era unito in un secondo momento anche l’ABF con soluzioni estranee alla tradizione, stabiliva la nullità delle clausole contrattuali e conseguente sostituzione del tasso usurario con il tasso soglia ovvero, seppure in sporadici casi, l’azzeramento del tasso da applicare; il secondo, riteneva in caso di superamento del tasso-soglia nel corso del finanziamento, non configurabile l’usura sopravvenuta per i contratti conclusi in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della L. 108/96. Ed è proprio in quest’ultimo senso, che le Sezioni Unite intervenute a risolvere suddetto contrasto, hanno enucleato il principio in base al quale “allorché il tasso dell’interesse concordato tra mutuante e mutuatario superi, durante lo svolgimento del rapporto, il limite dell’usura come definito dalla legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contatto”. Pertanto, sebbene il presente orientamento delle Sezioni Unite non escluda la possibilità che la questione possa essere sottoposta nuovamente alla Consulta sotto il profilo della legittimità costituzionale, ad oggi il mutuante non potrà pretendere dall'intermediario la restituzione delle somme versate in eccedenza.