E' del "Il Sole 24 Ore" del 5 maggio la notizia dell'introduzione nel nostro ordinamento con il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 del c.d. "Pegno non possessorio". L'articolo mette in luce gli aspetti peculiari del nuovo istituto che andrà a velocizzare e semplificare le procedure atte al recupero dei crediti garantiti a fronte di un inadempimento da parte del debitore. Per pegno non possessorio si intende il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in un apposito registro tenuto con modalità informatiche dall'agenzia delle Entrate. Con questa pubblicità il pegno si costituisce, prende grado e diviene opponibile ai terzi. Il nuovo istituto è concedibile solo dagli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese e serve a garantire i crediti loro concessi , beni mobili "presenti o futuri", "determinati o determinabili", inerenti all'esercizio dell'impresa. Se non diversamente stabilito dalle parti in sede contrattuale, il debitore è autorizzato a trasformare o alienare i beni oggetto del pegno. Il Creditore, in caso di inadempimento, al verificarsi di un evento che determina l'escussione del pegno, previo avviso scritto al datore della garanzia e ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del Decreto Legge n. 56/29016, potrà avvalersi di modalità finalizzate al recupero del credito erogato più semplici e celeri rispetto a quanto sinora previsto dalle procedure concorsuali in ambito giudiziale.